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Profilo fiscale
Per
agevolare i nostri Clienti imprenditori o professionisti si riporta di
seguito un estratto da "Attività di noleggio con
conducente - aspetti fiscali", di Sandro Cerato e Greta
Popolizio, in "La Settimana Fiscale", n. 3, 23 gennaio
2003, ed. Il Sole 24 Ore (Collana Frizzera). Si ricorda che la
recente riforma del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ha
travasato senza modifiche il contenuto dell'art. 121-bis nell'art.
164.
"Deducibilità
del servizio per il soggetto utilizzatore
Come
già accennato, è necessario verificare se l’utilizzo del
servizio di noleggio con conducente possa comportare o meno dei
problemi di deducibilità fiscale per l'impresa od committente.
Più
precisamente, il già citato art. 121-bis, D.P.R. 917/1986 prevede
un limite annuo pari a € 3.615,20 per la deduzione delle spese
relative all'automezzo utilizzato in base a contratto di locazione
o noleggio. È dunque necessario chiedersi se il suddetto limite
possa riferirsi anche all'ipotesi di noleggio con conducente,
ovvero sia circoscritto alla fattispecie del noleggio «puro»,
cioè senza conducente.
A
parere di chi scrive, l'utilizzo della parola «noleggio» o «locazione»
nel citato art. 121 -bis, D.P.R. 917/1986 non può che riferirsi
al solo noleggio senza conducente. Esistono, infatti, rilevanti
differenze, anche di natura civilistica, tra la fattispecie del
noleggio «senza conducente» e quella «con conducente».
Infatti:
-
nel noleggio senza conducente si realizza un contratto di
locazione di bene mobile, che ha per oggetto la messa a
disposizione del bene, con ciò offrendo all'imprenditore
un'alternativa all'acquisto diretto in proprietà dell'auto;
-
nel noleggio con conducente, invece, si concretizza un contratto
di trasporto, il cui oggetto consiste nell'obbligo del conducente
di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Infatti, il
committente del servizio non utilizza direttamente l'automezzo
nell'esercizio d'impresa, arte o professione, come previsto
dall'art. 121-bis, D.P.R. 917/ 1986, bensì conclude un contralto
di trasporto con un soggetto abilitato a tale attività,
senza
perciò rientrare nel!' ambito applicativo delle citata disposizione.
Ne
deriva, pertanto, che
non può porsi alcuna limitazione
quantitativa alla deduciblità fiscale dei costi sostenuti per
l'utilizzo di questo particolare servizio, fermo restando il
fondamentale principio d'inerenza."
Questo
è solo uno dei numerosi articoli apparsi sulla stampa
specializzata in merito al profilo fiscale dei costi sostenuti per
i servizi di autonoleggio con conducente. Il Vostro commercialista
saprà comunque fornirVi le giuste indicazioni. Per
maggiori informazioni potete comunque rivolgerVi a: Studio
Malagoli - Dottore Commercialista in Como
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